il Ministero dell’Interno ha inviato una nota ai Prefetti e ai Questori ribadendo la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.
A tale scopo, il Ministero ha ritenuto opportuno esaminare compiutamente e fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all’ingresso.
Il Ministero conferma l’interpretazione secondo cui la gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione “de visu” degli ospiti, si configura come una procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.
Il Ministero ribadisce quindi che eventuali procedure di check-in “da remoto” non possono ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, compresi i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Ci preme sottolineare che le violazioni comporteranno le conseguenze penalistiche ex art. 17 TULPS ed altresì, durante i controlli effettuati dalle forze di polizia verrà verificato il rispetto della legislazione regionale in materia e, qualora operativo dal 1/1/25, il possesso del C.I.N. secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, il Ministero conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, compresi i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a trenta giorni, di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica “de visu” della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicando i dati alla Questura territorialmente competente (secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’interno del 16 settembre 2021).