FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS

FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

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faq covid19

Aggiornato al 4 aprile 2020

 

 

 

 

 

 

> Quesito: l’indennità riguarda tutte le aziende, anche quelle aperte?

Risposta:  L’articolo 28 del DL 18/2020 ha previsto per l’erogazione dell’indennizzo INPS agli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali due sole condizioni: non essere pensionati e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. L’art.28 non introduce condizioni sul calo del fatturato. L’indennizzo si può chiedere dal 1° aprile.

 

> Quesito: Per usufruire dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo in favore dei commercianti, è necessario essere in regola con i versamenti contributivi?

Risposta: Nel Decreto Cura Italia non vi è alcun richiamo al riguardo, pertanto al momento la fruizione dell’indennità non è subordinata alla regolarità contributiva.
Si segnala, comunque, che le circolari applicative risultano ancora in discussione.

 

> Quesito: Gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti alla gestione commercianti e ad Enasarco possono richiedere per marzo l’indennità di 600 euro?

Risposta: Sì, se non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Rassicurazioni in tal senso sono state fornite anche dal sottosegretario al MEF, Cecilia Guerra, che ha confermato la possibilità per gli agenti e i rappresentanti di commercio tenuti al versamento dei contributi previdenziali sia presso l’Inps (gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco di accedere all’indennità introdotta all’art. 28 del D.L. 18/2020.

 

> Quesito: Per la consegna da comune di residenza con annessa attività a consegna a comune limitrofo come funziona?

Risposta: L’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune.

 

> Quesito: Posso continuare a vendere on-line anche dopo il 25 marzo?

Risposta: Sì, non ci sono limiti temporali per l’attività di commercio via internet.
La scadenza del 25 marzo è per consentire alle attività di produzione e commercio all’ingrosso non incluse nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo di completare le attività necessarie alla sospensione (consegne, ecc).
Le uniche attività oggi consentite all’interno dei locali commerciali sono pertanto limitate a quelle strettamente indispensabili all’eventuale gestione del commercio via internet (o per telefono ecc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

 

> Quesito: Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

Risposta: No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

 

> Quesito: Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?

Risposta: No, non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

 

> Quesito: I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Risposta: Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).

 

> Quesito: I bar e gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

Risposta: In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

 

> Quesito: Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?

Risposta: Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.

 

> Quesito: Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?

Risposta: No, gli alberghi (Alberghi e strutture simili ATECO 55.1) possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le altre strutture turistico-ricettive (come i bed and breakfast, gli affittacamere e altre strutture extralberghiere) possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

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