DPCM 24 OTTOBRE 2020
nuove disposizioni nazionali efficaci fino al 24 novembre 2020
SCARICA IL PDF PER I PUBBLICI ESERCIZI
SCARICA IL PDF PER DELIVERY & TAKE AWAY
–
DPCM 18 OTTOBRE 2020
nuove disposizioni nazionali efficaci fino al 13 novembre 2020
Il DPCM 18 ottobre 2020, in modifica di quanto disposto con il DPCM del 13 ottobre u.s., con riferimento ai pubblici esercizi prevede che le attività dei servizi di ristorazione (i) con consumo al tavolo, sono consentite dalle 5.00 sino alle ore 24.00 e con un massimo di 6 persone per singolo tavolo, (ii) senza consumo al tavolo fino alle 18.00. E’ obbligatorio esporre un cartello con l’indicazione del numero massimo di persone ammesse, in base ai protocolli di sicurezza, contemporaneamente nei locali e resta confermata la possibilità di effettuare il delivery senza limiti di orario mentre il take away solo fino alle 24.00.
(i) Le attività dei servizi di ristorazione con codice ATECO 56 (tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie), in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore sono consentite:
– dalle 5.00 sino alle ore 24.00, con consumo al tavolo con un numero massimo di 6 persone per singolo tavolo;
– dalle 5.00 sino alle ore 18.00, in assenza di consumo al tavolo.
La norma impone ora l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per quanto riguarda l’indicazione del numero massimo di avventori, la nostra federazione FIPE ritiene che lo stesso possa essere calcolato, partendo dal layout del locale, come se al singolo tavolo fossero tutti conviventi (o comunque persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ad es. accompagnatori di disabili) salvo poi l’onere a carico dell’esercente di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti che non siano conviventi oppure non rientrino nel caso sopra indicato. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre u.s., viene ribadito che quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Diversamente, per le attività in cui non sia possibile effettuare consumo ai tavoli – e, quindi, non sia possibile far valere l’indicazione del punto precedente – è bene che il numero massimo sia calcolato garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori.
CLICCA QUI PER LA:
-> CHECK LIST ELABORATA DALLA NOSTRA FEDERAZIONE <-
La disposizione stabilisce, inoltre, che resta sempre consentita la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre è possibile effettuare la ristorazione con asporto (take away) solo fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. (CARTELLONISTICA DELIVERY E TAKE AWAY SCARICA IL PDF)
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:
– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);
– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
CARTELLO A)
CARTELLO B)