È stato approvato dall’Agenzia delle Entrate – provvedimento del 24 Marzo 2016 – il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare la non detenzione di un apparecchio televisivo e, pertanto, non pagare il canone Rai.
Per effetto della Legge di Stabilità 2016 da quest’anno l’esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale presunzione può essere superata con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 da presentarsi all’Agenzia delle Entrate.
L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito:
- quando nessun componente della famiglia è detentore di apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;
- quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 Dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento. Va ricordato che la stabilità 2016 ha previsto che dal primo Gennaio di quest’anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi a partire dal 2016, fatte salve le denunce presentate fino al 31 Dicembre 2015, con la presunzione di detenzione i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso di apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato;
- quando il titolare di un’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
- quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.
La dichiarazione va presentata annualmente mediante l’apposito modello reperibile su: www.agenziaentrate.gov.it , www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it .
Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato il quale dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità e conservare la delega alla trasmissione.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 se presentata:
- tramite raccomandata entro il 30 Aprile 2016;
- in via telematica entro il 10 Maggio 2016.
I soggetti che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e che non siano titolari di altra utenza residenziale, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 Dicembre dell’anno in corso.