Domicilio Digitale – Obbligo di comunicazione al Registro Imprese entro il 1° ottobre 2020
L’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha rinnovato l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro imprese il proprio domicilio digitale (originariamente identificato con l’indirizzo P.E.C.), entro il 1° ottobre 2020.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro imprese, oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell’imprenditore valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, il decreto ha previsto per le società una sanzione, ex art. 2630 c.c., in misura raddoppiata (da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.064) e per le ditte individuali una sanzione, ex art. 2194 c.c., in misura triplicata (da un minimo di € 30 ad un massimo di € 1.548).
I nostri uffici sono a disposizione sia per la verifica del corretto funzionamento e della corretta iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese che, in mancanza di domicilio digitale attivo, per l’attivazione e la relativa comunicazione obbligatoria.